Statuto
Articolo 1: Viene costituita fra i presenti un’ Associazione senza scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORO LORETO”.
Articolo 2: L’Associazione ha sede in Loreto, provincia di Ancona
Articolo 3: Lo scopo, la durata e le norme disciplinanti l’Associazione sono contenute nello Statuto che, composto di n. 17 articoli, viene riprodotto in calce nel seguente atto.
Articolo 4: I sottoscritti soci fondatori nominano Presidente dell’Associazione la Sign.ra Giada Cipolloni, nominano altresì gli altri membri del Consiglio Direttivo: Giulia Tognetti – Vicepresidente, Giovanna Bortoluzzi – Tesoriere, Martina Picchio – Segretaria; che accettano le cariche loro conferite. A detti organi si applicheranno tutte le norme del presente statuto.
Articolo 5: Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell’Associazione con lo stesso costituita.
TITOLO I
Art. 1 – Denominazione
Costituita un’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “Associazione Culturale Laboratorio Loreto”, di seguito denominata “Associazione”.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti dell’ordinamento nazionale.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Via Impaccio, 21, Loreto; la variazione della sede potrà essere disposta dal Consiglio Direttivo, senza convocazione dell’Assemblea dei soci.
TITOLO II
Art. 3 – Finalità
L’Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale. Non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita civile, politica e culturale della comunità.
In particolare, sono scopi istituzionali dell’Associazione:
- contribuire all’organizzazione di eventi di promozione sul territorio;
- promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del territorio;
- promuovere attività editoriali, divulgative e di ricerca;
- favorire la partecipazione dei cittadini alla vita culturale della comunità;
- promuovere attività artistiche, ricreative e sociali coerenti con le finalità associative;
- promuovere progetti di inclusione sociale e di integrazione;
- promuovere la salute, il benessere, lo sport e corretti stili di vita come strumenti educativi e di aggregazione;
- collaborare con scuole, università, enti pubblici, fondazioni, associazioni e imprese;
- promuovere attività di volontariato e di cittadinanza attiva;
- organizzare campagne di sensibilizzazione su temi di interesse pubblico;
- raccogliere idee, proposte e bisogni provenienti dalla cittadinanza;
- svolgere tutte le attività correlate e strumentali al raggiungimento della finalità istituzionale;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
Per realizzare tali obiettivi, l’Associazione intende organizzare attività, conferenze, manifestazioni, convegni, assemblee pubbliche, incontri, corsi e seminari informativi, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private.
Art. 4 – Carattere volontario
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L’Associazione, per il perseguimento delle finalità istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei propri associati, prestate in forma volontaria, libera e gratuita.
L’Associazione tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce la parità di diritti ed opportunità tra uomo e donna, nel pieno rispetto della libertà e della dignità di ogni individuo.
L’Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.
TITOLO III
Art. 5 – Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.
È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all’Associazione.
La qualifica di socio dell’Associazione è intrasmissibile.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
Art. 6 – Diritti dei soci
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi dell’Associazione.
Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde in caso di recesso, esclusione o per causa di morte.
Il recesso dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo e avrà effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.
TITOLO IV
Art. 8 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione, da contributi volontari effettuati dai soci, da eventuali contributi di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, destinati a specifiche finalità istituzionali, da versamenti, sempre volontari, effettuati dai soci, da eventuali quote associative annuali o straordinarie deliberate dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, da eventuali fondi di riserva e da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
L’iscrizione a socio dell’Associazione non comporta alcun versamento, né alcuna spesa o contribuzione obbligatoria alle attività dell’Associazione stessa.
Art. 9 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea dei soci.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
TITOLO V
Art. 10 – Organi del Comitato
Sono organi del Comitato:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente;
d) il Tesoriere;
e) il Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione.
In particolare, sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) emanazione del programma;
b) elezione del Presidente, Vicepresidente e Tesoriere;
c) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
e) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
f) approvazione di eventuali Regolamenti;
g) ratifica delle deliberazioni in merito al rigetto e all’esclusione dei soci.
L’assemblea straordinaria, ove convocata, delibererà in materia di:
a) modifiche statutarie;
b) scioglimento anticipato dell’Associazione.
Art. 12 – Convocazione Assemblea
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione quali email e altri che risultino idonei, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti i soci.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da soci, nominati dall’Assemblea fra i membri dell’Associazione; resta in carica 1 anno.
Il numero dei membri è determinato dall’Assemblea ed è compreso da un minimo di 3 ad un massimo di 15.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e i contratti inerenti all’attività dell’Associazione;
e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo email, o altri che risultino idonei da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato con urgenza dal Presidente con preavviso inferiore a cinque giorni qualora l’iniziativa venga valutata positivamente dalla maggioranza dei componenti.
I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 14 – Decadenza membro Consiglio Direttivo
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica dovranno convocare entro venti giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dall’Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Nella sua prima seduta del Consiglio Direttivo il Presidente nomina il suo Segretario definendone i compiti.
Art. 16 – Organo di controllo
L’Organo di controllo, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea può essere un organo collegiale o monocratico.
L’organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni.
Nomina al proprio interno il Presidente.
L’Organo di controllo deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.
TITOLO VI
Art. 17 – Scioglimento
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
21 Luglio 2026.
Chi desidera avere e/o consultare lo Statuto depositato in formato pdf, può richiederne una copia per email all’indirizzo: associazionelaboratorioloreto@gmail.com
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